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Regolamento EU su imballaggi e rifiuti di imballaggio – PPWR
(regolamento (UE) 2025/40)
Il riutilizzo come opzione concreta nella proposta di Regolamento europeo sugli imballaggi
La gerarchia europea dei rifiuti
La perfetta realizzazione della «piramide rovesciata» con cui si rappresenta la «gerarchia europea dei rifiuti» è un punto di arrivo ideale.
Il nuovo Regolamento europeo: il PPWR
Il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR – Pacckaging and packeging waste regulation), ha sostituito la Direttiva 94/62CE ed è applicato (progressivamente) dal 12/8/2026. Il PPWR è concepito come concreta attuazione della gerarchia, quindi da enunciazione formale di un ordine di priorità a azioni concrete e misurabili per arrivare, a tendere, a dare maggior peso quantitativo alle diverse opzioni di gestione in base alla loro preferibilità (quindi massimizzazione della prevenzione e giù a scalare fino a incidenza minima dello smaltimento).
La Commissione ha parallelamente portato avanti anche una proposta di regolamentoi sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Regolamento (UE) 2024/1781 del 13 giugno 2024 – ESPR), che ha introdotto criteri progettuali cogenti in materia di durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, contenuto di riciclato.
Definizioni (art.3)
22. "Riutilizzo"
L’operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili sono riutilizzati più volte per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti.
23. "Imballaggio monouso"
L’imballaggio che non è un imballaggio riutilizzabile.
26. "Sistemi per il riutilizzo"
Dispositivi organizzativi, tecnici o finanziari, unitamente a incentivi, che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto quali sistemi di deposito cauzionale e restituzione che garantiscono che gli imballaggi siano raccolti per il riutilizzo.
27. "Ricondizionamento"
Qualsiasi operazione di cui all’allegato VI, parte B, necessaria per riportare un imballaggio riutilizzabile a uno stato funzionale ai fini del riutilizzo.
28. "Ricarica"
L’operazione mediante la quale un contenitore che svolge la funzione di imballaggio e che è di proprietà dell’utilizzatore finale o è acquistato dall’utilizzatore finale presso il punto di vendita del distributore finale è riempito dall’utilizzatore finale o dal distributore finale con uno o più prodotti che l’utilizzatore finale ha acquistato dal distributore finale.
29. "Stazione di ricarica"
Il luogo in cui un distributore finale offre agli utilizzatori finali prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica.
Imballaggi riutilizzabili (Art. 10)
Il testo non fornisce una definizione di “imballaggio riutilizzabile”, ma fissa i requisiti che un imballaggio deve possedere per essere considerato tale:
a) Riutilizzo o ricarica
Essere concepito e immesso sul mercato con l’obiettivo di essere riutilizzato o ricaricato.
b) Rotazione
Essere concepito per compiere il maggior numero possibile di rotazioni.
c) Svuotamento del contenitore
Poter essere svuotato senza danni che ne impediscano il riutilizzo.
d) Svuotamento e riempimento
Poter essere svuotato e riempito di nuovo garantendo la conformità ai requisiti di sicurezza e igiene.
e) Ricondizionamento
Poter essere ricondizionato mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista.
f) Informazioni specifiche
Poter essere svuotato e riempito di nuovo mantenendo la qualità e la sicurezza del prodotto e consentendo l’apposizione di informazioni sulle proprietà sia del contenuto che del contenitore.
g) Salute e sicurezza
Poter essere svuotato e riempito di nuovo senza rischi per la salute e la sicurezza di chi vi provvede.
h) Requisiti specifici
Soddisfare i requisiti specifici per gli imballaggi riciclabili quando diventa rifiuto.
Obblighi relativi ai sistemi per il riutilizzo (Art. 24)
Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili devono partecipare obbligatoriamente a uno o più sistemi di riutilizzo, conformi a quanto disposto dall’Allegato VI che stabilisce anche le modalità idonee per il ricondizionamento degli imballaggi stessi, cui devono essere obbligatoriamente sottoposti prima di essere offerti nuovamente per l’uso da parte degli utilizzatori finali.
Obblighi relativi alla ricarica (Art. 25)
L’imballaggio riutilizzabile è un imballaggio che rientra in un circuito di riutilizzo strutturato, una condizione che si addice tendenzialmente più agli imballaggi industriali o comunque destinati all’uso “b2b” piuttosto che a quelli destinati al consumatore. Per accrescere le possibilità di riutilizzo anche per gli imballaggi destinati al consumatore, il principale strumento individuato è la “ricarica” (refill), quindi la possibilità di riempire presso il punto vendita contenitori o ceduti dal venditore stesso (a titolo non gratuito o con cauzione) oppure portati dal consumatore, nel rispetto di precise indicazioni procedurali ed igieniche.
Obiettivi di riutilizzo e ricarica (Art. 29)
Gli obiettivi di riutilizzo riguardano:
a) gli imballaggi per il trasporto o gli imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti (specificamente: pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole (escluse le scatole di cartone), vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto) (40% dal 20230; 70% dal 20240);
b) le bevande alcoliche e analcoliche (10% dal 2030; 40% dal 20240).
Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto (art. 32)
Entro il 12 febbraio 2027:
a) i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde garantiscono ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire.
Offerta di riutilizzo per il settore dell’asporto (art. 33)
Entro il 12 febbraio 2028 i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde o alimenti pronti destinati al consumo immediato, offrono ai consumatori l’opzione di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo (sono esentate le “microimprese”).
Riutilizzo e ricarica (Art. 45)
In aggiunta alle tipologie di imballaggio per cui sono già stabiliti obiettivi tassativi, gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione ulteriori misure per incoraggiare l’istituzione di sistemi per il riutilizzo e di sistemi per il riempimento ecologici, specificando che tali sistemi devono essere conformi ai requisiti e non compromettere l’igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori:
Misure aggiuntive
a) sistemi di deposito e restituzione conformi ai requisiti minimi per gli imballaggi riutilizzabili per altri formati di imballaggio diversi da contenitori per bevande in plastica e in metallo (per i quali invece sono obbligatori);
b) incentivi economici, che tengano conto delle esigenze dei distributori finali, per addebitare l’uso di imballaggi monouso o per informare i consumatori sul costo di tali imballaggi nel punto vendita;
c) obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili, nell’ambito di un sistema per il riutilizzo o mediante ricarica, una determinata percentuale di prodotti diversi (quindi aggiuntivi) rispetto a quelli per i quali sono già fissati obiettivi minimi di riutilizzo.
Altre disposizioni per favorire il riutilizzo e la ricarica (art. 51)
Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l’istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti.
Queste misure possono comprendere:
a) l’uso di sistemi di deposito cauzionale e restituzione conformi alle prescrizioni minime previste dall’’allegato VII per gli imballaggi riutilizzabili e per formati di imballaggio diversi da quelli precedentemente indicati;
Scopri le altre misure
b) l’impiego di incentivi economici, compresi obblighi per i distributori finali, che prevedono il pagamento per l’uso di imballaggi monouso e l’informazione dei consumatori sul costo di tali imballaggi presso il punto di vendita;
c) gli obblighi per i fabbricanti o i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema per il riutilizzo o la ricarica una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli precedentemente indicati (art. 29), a condizione che ciò non crei distorsioni nel mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.
Gli Stati membri, infine, devono provvedere affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore e i sistemi di deposito cauzionale e restituzione destinino una quota minima del loro bilancio al finanziamento di azioni di riduzione e prevenzione.